Aumento del 19% della tassa sui rifiuti (TARSU) e dello 0,6% dell’IMU seconda casa. Sul voto dei consiglieri comunali pende la spada di Damocle della responsabilità patrimoniale propria in caso di squilibri. Maggioranza e opposizione si preparano ad una difficile seduta. I revisori dei conti inviano un’integrazione del proprio parere confermandolo “sfavorevole” al bilancio presentato.
Conversano – Alle 9.00 di venerdì 29 novembre 2013, in sala consiliare, avrà inizio la sessione per l’approvazione del bilancio di previsione 2013. Ancora una volta si andrà ad approvare il documento contabile di programmazione economica alla fine dell’anno quando, ormai, le attività sono pressoché terminate. Quest’anno, poi, a complicare le cose è subentrata la grande confusione nazionale sulle imposte e, soprattutto, il parere contrario al bilancio del collegio dei revisori dei conti.
Un parere che non fa dormire sonni tranquilli ai consiglieri comunali in quanto, in caso di approvazione del bilancio di previsione 2013, avrebbero comunque la responsabilità personale, oltre che politica, del proprio voto. Infatti nel caso in cui dovesse risultare reale lo squilibrio di alcune voci di bilancio sarebbero i consiglieri comunali a risponderne oltre che dal punto di vista politico anche da quello patrimoniale.
Durante le commissioni consiliari tenutesi in questi giorni per la preparazione della sessione consiliare di bilancio, sono stati numerosi i momenti di tensione tra i consiglieri e tra il sindaco Lovascio che non ha gradito affatto il parere sfavorevole dei revisori dei conti parlando di “abbaglio” degli stessi nella formulazione dei propri rilievi.
Al momento, intanto, si sa di incontri tra i consiglieri di opposizione che starebbero mettendo a punto una comune strategia per affrontare una difficile seduta nella quale saranno discusse le proposte del sindaco e della giunta di aumento di alcune imposte, la TARSU (19%) e l’IMU seconda casa che passerebbe dallo 0,9% allo 0,96%.
In casa della maggioranza, invece, il sindaco Lovascio sta cercando di convincere alcuni consiglieri pieni di dubbi sulla proposta di bilancio e pieni anche di timori circa eventuali responsabilità patrimoniali proprie. Quella di venerdì non sarà una semplice seduta. E’ l’unica cosa certa.
Intanto il collegio dei revisori ha inviato un’integrazione del proprio parere, dopo aver tenuto conto delle controdeduzioni degli uffici al primo parere sfavorevole. Anche sull’integrazione del parere, però, il collegio ha confermato di essere “non favorevole“.
I. MECCANISMO SANZIONATORIO PER MANCATO RISPETTO DEL PATTO DI STABILITA’ INTERNO
Il comma 119 reca misure di carattere sanzionatorio che prevedono, a carico dell’ente inadempiente, nell’anno successivo a quello dell’inadempienza:
a) la riduzione dei trasferimenti erariali dovuti agli enti locali in misura pari allo scostamento tra il risultato registrato e l’obiettivo programmatico predeterminato. La riduzione è effettuata, con decreto del Ministro dell’interno, sui trasferimenti corrisposti dallo stesso Ministero, con esclusione di quelli destinati all’onere di ammortamento dei mutui. Al tal fine, il Ministero dell’economia e delle finanze comunica al Ministero dell’interno, entro sessanta giorni successivi al termine stabilito per la trasmissione della certificazione relativa al patto di stabilità interno, l’importo della riduzione da operare per ogni singolo ente. In caso di insufficienza dei trasferimenti ovvero nel caso in cui fossero stati in tutto o in parte già erogati, la riduzione viene effettuata a valere sui trasferimenti degli anni successivi (comma 3, dell’articolo 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122);
b) il divieto di impegnare spese correnti in misura superiore all’importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell’ultimo triennio. Si sottolinea che – ai fini dell’applicazione della sanzione relativa al limite posto agli impegni di
spese correnti di cui al comma 119, lettera a) – le predette spese sono identificate dal Titolo I della spesa (secondo la classificazione di cui al D.P.R. n. 194 del 1996), senza alcuna esclusione e concernono il triennio immediatamente precedente (per l’anno 2011, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità 2010, non è possibile impegnare spese correnti in misura superiore all’importo annuale medio dei corrispondenti impegni nel triennio 2008-2010, così come risultano dal conto consuntivo dell’ente senza alcuna esclusione);
c) divieto di ricorrere all’indebitamento per finanziare gli investimenti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione, da cui risulti il conseguimento del patto dell’anno precedente. In assenza della predetta attestazione, l’istituto finanziatore o l’intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito (comma 121). Ai fini dell’applicazione della sanzione in parola, costituiscono indebitamento le operazioni di cui all’articolo 3, comma 17, della legge n.350 del 2003. Il divieto non opera, invece, nei riguardi delle devoluzioni di mutui già in carico all’ente locale contratti in anni precedenti in quanto non si tratta di nuovi mutui ma di una diversa finalizzazione del mutuo originario. Non rientrano nel divieto le operazioni che non configurano un nuovo debito, quali i mutui e le emissioni obbligazionarie, il cui ricavato è destinato all’estinzione anticipata di precedenti operazioni di indebitamento, che consentono una riduzione del valore finanziario delle passività. Non sono da considerare indebitamento, inoltre, le sottoscrizioni di mutui la cui rata di ammortamento è a carico di un’altra amministrazione pubblica, ai sensi dell’articolo 1, commi 75 e 76, della legge n. 311 del 2004.
In considerazione dei quesiti pervenuti sulla materia, appare opportuno chiarire le seguenti fattispecie:
a) se il prestito è contratto dall’ente locale e rimborsato all’Istituto di credito dalla regione (contributo totale), le somme per il pagamento delle rate e il debito sono iscritti nel bilancio della regione;
b) se il prestito è contratto dall’ente locale e rimborsato dall’ente locale medesimo (con contributo totale o parziale della regione), le somme per il pagamento delle rate e il debito sono iscritti nel bilancio dell’ente locale;
c) se il prestito è contratto dall’ente locale e rimborsato pro-quota dall’ente locale medesimo e dalla regione, ciascuno dei due enti iscrive nel proprio bilancio le somme occorrenti per il pagamento della quota di rata a proprio carico e la corrispondente quota di debito.
Costituiscono invece operazioni di indebitamento quelle volte alla ristrutturazione di debiti verso fornitori che prevedano il coinvolgimento diretto o indiretto dell’ente locale nonché ogni altra operazione contrattuale che, di fatto, anche in relazione alla disciplina europea sui partenariati pubblico privati, si traduca in un onere finanziario assimilabile all’indebitamento per l’ente locale.
Costituisce, altresì, operazione di indebitamento il leasing finanziario quando l’ente non ha la facoltà, ma l’obbligo, di riscattare il bene al termine del contratto.
Giova, inoltre, sottolineare che, ai fini del ricorso all’indebitamento, non occorre considerare l’attività istruttoria posta in essere unilateralmente dall’ente locale (ad esempio, la deliberazione di assunzione del mutuo) ma è necessario fare riferimento al momento in cui si perfeziona la volontà delle parti (sottoscrizione del contratto). Pertanto, un ente che non ha rispettato il patto di stabilità interno per il 2008 non può ricorrere all’indebitamento nel 2009 anche se ha adottato la deliberazione di assunzione prima del 2009 e così via;
d) divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia di contratto, anche con riguardo ai processi di stabilizzazione in atto. E’ fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della citata disposizione. In merito a tale disposizione – e, in termini più generali, con riferimento a quanto stabilito dall’articolo 1, comma 557 bis, della legge n. 296 del 2006 per quanto attiene alla definizione del concetto di spesa di personale – devono considerarsi riconducibili alla spesa di personale degli enti locali le spese sostenute da tutti gli organismi variamente denominati (istituzioni, aziende, fondazioni, ecc.) che non abbiano indicatori finanziari e strutturali tali da attestare una sostanziale posizione di effettiva autonomia rispetto all’amministrazione controllante. Non sono computati nella spesa di personale degli
enti locali le spese sostenute direttamente dai soggetti rientranti nell’ambito di applicazione del decreto legislativo n. 267 del 2000 (Unioni di Comuni, Consorzi, ecc.), come individuati dall’articolo 2 del medesimo decreto legislativo, a cui si applica l’articolo 1, comma 562, della legge n. 296 del 2006 e successive modificazioni[1].
e) la riduzione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza indicati nell’articolo 82 del TUEL (decreto legislativo n. 267 del 2000), che vengono rideterminati con una riduzione del 30 per cento rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008 (comma 120).
A decorrere dal 2010 non si applica il disposto di cui al comma 22, articolo 77-bis, del decreto legge n. 112 del 2008. Pertanto, per gli enti che nel 2010 non rispettano il patto di stabilità interno, gli effetti finanziari positivi derivanti dalle sanzioni concorrono al perseguimento degli obiettivi assegnati per l’anno in cui le misure vengono attuate.
Con riferimento alla durata delle sanzioni, si ritiene opportuno ribadire che le stesse si applicano per il solo anno successivo al mancato rispetto del patto. Conseguentemente, il mancato rispetto del patto 2010 comporterà l’applicazione delle sanzioni nell’anno 2011 e così via.
Infine, appare opportuno richiamare l’attenzione sui commi 166 e successivi dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come integrati dall’articolo 11 della legge n. 15 del 2009, che affidano alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti:
– l’accertamento del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno;
– la vigilanza sull’adozione da parte dell’ente locale delle necessarie misure correttive;
– la vigilanza sull’applicazione delle sanzioni e, cioè, che l’ente inadempiente rispetti il limite agli impegni di parte corrente, rispetti il divieto di indebitamento e il divieto di assunzione di personale e che deliberi la riduzione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori.
L’autoapplicazione delle sanzioni opera anche nel corso dell’esercizio in cui vi sia chiara evidenza che, alla fine dell’esercizio stesso, il patto non sarà rispettato. Più precisamente, in tale circostanza, l’autoapplicazione della sanzione in corso di esercizio si configura come un intervento correttivo e di contenimento che l’ente, autonomamente, pone in essere per recuperare il prevedibile sforamento del patto di stabilità interno evidenziato dalla gestione finanziaria dell’anno. Peraltro, nei casi in cui la gestione finanziaria presenti un andamento non conforme al saldo programmato, l’ente deve adottare tutti i provvedimenti correttivi e contenitivi finalizzati a non aggravare la propria situazione finanziaria.
Al riguardo, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Lombardia con il parere n. 427/2009, come ribadito con deliberazione n. 605/2009, ha affermato che l’osservanza dei vincoli di spesa o finanziari imposti dal patto di stabilità interno deve avvenire sin dalle previsioni contenute nel bilancio preventivo. Il rispetto del patto, quindi, costituisce per gli enti locali un obbligo e la situazione di inadempienza, anche se rilevata nel corso dell’esercizio, costituisce una grave irregolarità gestionale e contabile, indipendentemente dal fatto che sia confermata o meno in sede di bilancio consuntivo e, in quanto tale dà luogo all’applicazione di sanzioni nell’esercizio successivo a quello in cui si è verificata la violazione. Nonostante la formulazione letterale dell’articolo 76, comma 4, del decreto legge n. 112 del 2008, deve ritenersi, quindi, che il divieto di assunzione di nuovo personale operi anche nei confronti dell’ente locale che si trovi nella condizione attuale di non rispettare il patto di stabilità interno, in quanto diversamente si determinerebbe un aggravamento della situazione finanziaria dell’ente medesimo.
[1] In linea con tale impostazione, si segnala la recente deliberazione della Corte dei conti (deliberazione n.3/CONTR/11 delle Sezioni riunite in sede di controllo) secondo la quale “si rinviene un tendenziale principio nell’ordinamento inteso a rilevare unitariamente le voci contabili riferite alla spesa per il personale tra ente locale e soggetto a vario titolo partecipato a fini di rendere più trasparente la gestione delle risorse e di evitare possibili elusioni delle disposizioni di contenimento della spesa, principio da declinare in coerenza ai parametri normativi specificamente definiti e nel rispetto delle disposizioni vincolistiche previste”.
L’ordine del giorno del Consiglio Comunale
1)Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria. Approvazione modifiche.
2) Imposta Municipale propria (IMU) – Approvazione aliquote e detrazioni anno 2013.
3)Disposizioni in ordine alla determinazione dei costi di servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e delle relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 ai sensi dell’ art.5,
4) Bilancio di previsione esercizio 2013 – Bilancio Pluriennale 2013/2015, relazione previsionale e programmatica 2013/2015 e relativi allegati ai sensi dell’art. 172 del D.Lgs. n.267/2000.Approvazione.