L’arciprete precisa che l’interpretazione del Regolamento Regionale é errata
Ai Fedeli della Zona Pastorale
di Conversano
NELLE CHIESE SI POSSONO E SI DEVONO VEGLIARE LE SALME DEI CARI ESTINTI
Nel corso degli ultimi mesi si è diffusa in città la notizia che era vietato vegliare le salme dei cari estinti nelle Chiese che da sempre avevano dato disponibilità nell’osservazione delle salme, questo in base ad un’errata e personale interpretazione del Regolamento Regionale n. 8/2015.
Il Regolamento Regionale all’art 3 comma 5 elenca i luoghi, che su esclusiva richiesta dei familiari, è consentito trasportare la salma per lo svolgimento del periodo di osservazione e per l’esposizione, differenziando le sale del commiato dai luoghi di culto.
Le Chiese per l’osservazione ed esposizione della salma devono garantire esclusivamente quanto prescritto dal D.P.R. n. 285/1990 art 12 comma 2 (allegato all’articolo) , e cioè che le salme devono essere osservate nelle ore successive al decesso al fine di eventuali manifestazioni di vita.
Purtroppo nella nostra Conversano l’Ente Comunale ha interpretato difformemente da quanto previsto il Regolamento Regionale e ciò ha comportato confusione tra i fedeli che si sono visti negati un diritto costituzionalmente garantito.
Il Comune di Conversano non ottemperava con quanto previsto dall’applicazione del R. R. 8/2015, difatti ad oggi il Comune non si è dotato di un proprio Regolamento contravvenendo a quanto disposto dall’Ente Regionale che stabiliva in 180 giorni il recepimento.
Il divieto di osservare le salme nelle Chiese si basava su una parificazione dei luoghi di culto con le camere del commiato (case funerarie).
Il Direttore dell’Area Urbanistica del Comune inviava nota al sottoscritto della non idoneità delle Chiese per l’osservazione ed esposizione della salma, ma solo per la celebrazione delle esequie.
Successivamente proveniva dalla competente autorità ASL divieto di sosta delle salme nelle Chiese, per il periodo di osservazione, su tutto il territorio dell’Area Metropolitana di Bari; difatti, però, in tutti i Comuni della Diocesi e delle altre Diocesi si proseguiva con l’osservazione dei defunti nelle Chiese.
Alcuni Sindaci della nostra Diocesi, interessati dal problema, hanno risposto alla ASL inviando note alla Regione Puglia.
Nel contempo, da parte nostra, si avvisava la Nunziatura Apostolica in Italia che a sua volta inviava richiesta di chiarimento alla Prefettura di Bari.
Una matassa lunga da sbrogliare che ha visto la conclusione con la nota del 17 gennaio 2018 a firma del dott. Antonio Tommasi dirigente del Servizio Promozione della Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, della responsabile Maria Grazia Lopuzzo e del funzionario tecnico Ing. Francesca Giangrande.
Nella nota della Regione Puglia si afferma quanto da mesi il sottoscritto e i legali della Parrocchia Cattedrale sostenevano: nelle Chiese è possibile vegliare il caro estinto purchè venga solamente assicurata l’osservazione per le eventuali manifestazioni di vita come previsto dal D.P.R. 285/1990.
Alla luce di quanto accaduto voglio invitare i fedeli, in caso di perdita di un familiare, di decidere liberamente e senza costrizioni dove osservare ed esporre la salma, ricordando a tutti che la libertà religiosa è un diritto garantito dalla nostra Costituzione e che gli accordi dello Stato Italiano con la Santa Sede tutelano il fedele in ogni momento della sua esistenza.
Il Vicario Zonale
Ft. Don Felice Di Palma
e nel frattempo…qualcuno ha lucrato…..anche sul dolore della gente!!!
Ma per la veglia nelle chiese si da un’offerta o c’è una tariffa? (Sono convinto della seconda). Vediamo un po’, in queste chiesette c’è un bagno? (Uh mi pare di no). Sembra che più che un’interpretazione della norma la chiesa si è fatta forte del potere sulla campagna elettorale
FACCIAMO CHIAREZZA
L’idoneità sanitaria delle Chiese non può essere autocertificata dalle imprese funebri.
SOPRATTUTTO SE inconsapevoli di quello che firmano o PER INTERESSI PRIVATI.
Ad oggi la ASL,
SU INCAUTA
RICHIESTA DELLE STESSE CHIESE ,
ha espresso parere negativo per mancanza dei requisiti igienico sanitari.
Se le chiese devono essere utilizzate,
l’ autocertificazione (al momento un falso in atto pubblico) per l’idoneità dei luoghi, OBBLIGATORIA OGNI QUALVOLTA SI TRASPORTA UNA SALMA, IN QUANTO PREVISTA DALLA MODULISTICA DELLA REGIONE, la devono firmare il legale rappresentante della struttura e il Sindaco, in quanto primo responsabile dell’ igiene pubblica…E NON LE IMPRESE FUNEBRI.
Dopodiché, NOI NON ABBIAMO NULLA IN CONTRARIO ALL’ USO DELLE CHIESE
Perché la gente dev’essere CONSAPEVOLE E LIBERA
di scegliere senza alcuna manipolazione psicologica da parte di nessuno.