A Monopoli e Polignano ordinanze per chiusura attività commerciali alle 19,00

I sindaci Annese e Vitto decidono di uniformare interventi preventivi

Città Metropolitana – I due sindaci dei comuni a noi limitrofi hanno deciso di firmare ordinanza di chiusura delle attività commerciali, compresi alimentari, dalle ore 19,00 alle 05,00. In più, il sindaco di Polignano a Mare, Domenico Vitto, ha dichiarato: “Per arginare una situazione sempre più preoccupante, in sinergia con altri Sindaci del circondario, ho emesso una nuova ordinanza che prevede la chiusura di tutte le attività commerciali e artigianali compreso quelle di vendita alimentare alle 19. I bar, i ristoranti, le pizzerie, le gelaterie e le pasticcerie continueranno a lavorare secondo le norme del dpcm. Ho inserito anche il divieto di sostare in Piazza Trinità, considerati gli assembramenti reiterati, nonostante le sanzioni e i controlli. È il momento della responsabilità per allentare la pressione sul sistema sanitario sempre più in difficoltà”.
Angelo Annese, sindaco di Monopoli,  con Ordinanza n. 474 del 16 novembre 2020, come si legge in un comunicato stampa “ha disposto la chiusura anticipata alle ore 19 e sino alle 5 del giorno successivo di tutti gli esercizi commerciali (di vicinato e medie strutture di vendita, anche di alimentari, compresi gli esercizi che presentano distributori automatici di alimenti e bevande), artigianali ed ivi incluse quelle dei servizi resi alle persone presenti sull’intero territorio comunale.  Restano aperte le attività che effettuano la vendita di carburante, articoli medicali e ortopedici, farmacie e parafarmacie e giornali, valori bollati e tabacchi.  Per quanto attiene alle attività di ristorazione resta valido quanto previsto dal DPCM del 3 novembre 2020 per le zone arancioni.  In quest’area, i ristoranti e le altre attività di ristorazione, compresi bar, pasticcerie e gelaterie, sono aperti esclusivamente per la vendita da asporto, consentita dalle 5 alle 22, e per la consegna a domicilio, consentita senza limiti di orario, ma che deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.  L’ordinanza, emessa nel rispetto delle misure prescritte nell’allegato 9 del DPCM del 3 novembre 2020 (“Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’8 ottobre 2020”), è valida dal 16 novembre al 3 dicembre 2020 con possibilità di reiterazione e di modificazione in ragione dell’evolversi della situazione epidemiologica.  La violazione dell’ordinanza, salvo che non costituisca più grave reato, è punibile ai sensi dell’art. 4 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 (sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000).

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