Rimane attivo il primo permesso di costruire al quale non è stato mai opposto alcun ricorso
Conversano – Si è concluso al Consiglio di Stato il ricorso di cinque proprietari di immobili di contrada Carbonelli, tra Conversano e Cozze. L’organo di giustizia amministrativa, contrariamente a quanto stabilito dal TAR Puglia, ha ammesso lo stesso ricorso entrando nel merito della questione e dando loro ragione.
L’iter era cominciato con una prima richiesta all’Ufficio Tecnico del Comune di Conversano, negli anni scorsi, del proprietario di un immobile in contrada Carbonelli. Lavori mai eseguiti. Successivamente lo stesso proprietario faceva altra richiesta in variante alla prima con “ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione con ampliamento ai sensi della L.R. 14/2009, 13/2008 con diversa ubicazione e modifica…”. L’Ufficio Tecnico del Comune di Conversano, Area Urbanistica, rilasciava il permesso di costruire n. 107 del 13 agosto 2018. La nuova proposta progettuale approvata dagli uffici comunali prevedeva il nuovo manufatto a costruirsi in zona “frontistante” quella dei ricorrenti. I quali facevano immediato ricorso al Presidente della Repubblica a cui seguiva l’opposizione dell’interessato. Si finiva inevitabilmente al TAR che, però, dichiarava inammissibile il ricorso per “difetto di interesse“. I ricorrenti, allora, inoltrano ulteriore ricorso al Consiglio di Stato dove, naturalmente, si costituiscono sia il proprietario richiedente che il Comune di Conversano che, attraverso i suoi uffici, aveva rilasciato il titolo edilizio, cosiddetto permesso di costruire. Il Consiglio di Stato, con la sentenza pubblicata il 4 febbraio scorso, ha deciso di rendere legittimo il ricorso, sovvertendo la sentenza del TAR Puglia e successivamente, entrando nel merito, ha dato ragione ai ricorrenti.
Quel manufatto che aveva il suo permesso di costruire rilasciato dagli uffici comunali, non sarà mai realizzato e il Consiglio di Stato ne decreta i motivi contenuti nella sentenza, dove tra l’altro si legge: “Nel caso di specie, la domanda giudiziale è stata incentrata sulla lesione parziale del diritto alla veduta, sul corretto uso del territorio e, in particolare, della zona d’interesse, sotto il profilo del rispetto della disciplina edilizio-urbanistica vigente, trattandosi di zona vincolata“.
Naturalmente la sentenza fa riferimento alla normativa tecnico-urbanistica ma essendo stato accolto il ricorso dei ricorrenti, è da considerarsi valido anche il “diritto alla veduta“, se pur parziale come viene specificato.
E’ chiaro che rimane valido, al momento, il primo permesso di costruire a monte dell’area che non era stato oggetto di alcun ricorso, così come quello previsto a valle.
Fermo restando questo provvedimento della giustizia amministrativa, rimane ineludibile una pianificazione territoriale di tutta l’area di contrada Carbonelli e Parco del Monte, attraverso un piano particolareggiato che in realtà attende di essere proposto e approvato da anni. La zona ha un tale pregio naturalistico e ambientale che ha bisogno di essere ben normata e, allo stesso tempo, ben servita con servizi di ogni tipo. Dalle urbanizzazioni primarie a quelle secondarie per farne un ulteriore luogo distintivo della città di Conversano. E su questo ci sarebbe bisogno di far partire un processo partecipativo che veda il coinvolgimento degli abitanti stagionali, di quelli permanenti, della intera comunità di Conversano a partire dagli urbanisti per finire a tutti i cittadini. E attivare, oltre la pianificazione territoriale che tenga conto dei vincoli esistenti e della peculiarità dell’area, le risorse economiche necessarie sia pubbliche che private.