Al via, di nuovo, l’Albo degli Avvocati del Comune di Conversano

L’intervento dell’avv. Massimo Diciolla

di Massimo Diciolla*

Il 25 marzo scorso la Giunta del Comune Conversano ha approvato il disciplinare per l’affidamento di incarichi legali a professionisti esterni all’Ente.

La delibera ridisegna il già esistente e sonnacchioso Albo degli Avvocati dichiaratisi disponibili a patrocinare il Comune (che, come noto, non è dotato di struttura legale propria), dettando nuovi criteri sia per l’iscrizione e la permanenza in lista dei professionisti sia per l’affidamento degli incarichi, il tutto in nome di intuibili e condivisibili principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, correttezza, libera concorrenza e non discriminazione.

Al di là delle dichiarazioni programmatiche, il provvedimento ricalca analoghe iniziative, in parte imposte da norme gerarchicamente sovraordinate, già da tempo assunte da svariati Enti al fine di razionalizzare la annosa questione degli incarichi legali, che talvolta danno adito a sospetti di favoritismi e sperpero di denaro, a fronte di prestazioni professionali non sempre necessarie e non sempre all’altezza.

Ben venga quindi che anche il nostro Comune abbia ridato impulso e, soprattutto, inizi finalmente ad applicare il nuovo disciplinare, anche se, ovviamente, pur luccicando, non è tutto oro quello che c’è scritto.

Senz’altro apprezzabile è la suddivisione dell’Albo per “tipologia di contenzioso”, cioè per materie (amministrativo, civile, penale, ecc.), in linea con il favor verso la “specializzazione” dei legali promosso dalle istituzioni forensi: insomma, al bando, in teoria, gli improbabili avvocati “tuttologi” di paese; meno condivisibile appare invece la sezione per “giovani avvocati”, una sorta di serie “B” per i professionisti da meno di tre anni, ai quali evidentemente non è bastato aver preso la laurea, fatto la pratica e superato un concorso, per essere considerati avvocati a tutti gli effetti.

Il comma 8 dell’art. 2 fissa subito un’eccezione all’obbligo di pescare dall’Albo, prevedendo che, in via del tutto eccezionale, dandone adeguata motivazione e limitatamente a giudizi di rilevante importanza economica e/o complessità richiedenti altissima specializzazione, il Comune possa ricorrere a professionisti di chiara fama, cultori della materia e cattedratici, da pagare in maniera altrettanto “speciale”: resta da capire, data una certa vaghezza dei termini impiegati, quanto grande sarà l’incidenza di questa deroga nelle maglie del disciplinare.

Eccessivamente penalizzante appare, tra i criteri per l’ammissione all’Albo, quello per cui l’avvocato, non solo non debba avere in corso controversie contro l’Ente, ma non debba averle avute da almeno un biennio prima: essendo infatti l’ammissione all’Albo una mera dichiarazione di disponibilità da parte del professionista, sarebbe parso molto più equo imporre la incompatibilità, al pari di quanto avviene per il conflitto di interessi, al momento dell’effettivo affidamento dell’incarico.

Il nodo fondamentale di “come” affidare l’incarico, nell’ambito della singola sezione in cui compaiono avvocati più o meno ugualmente “specializzati”, espunto immediatamente il troppo democratico “sorteggio”, è quello solito e alquanto aleatorio della “rotazione”: chissà se, nel particolare sistema solare degli incarichi comunali, potranno davvero inserirsi mille altre meteore, magari di recente formazione, o a ruotare rimarranno i soliti otto pianeti…

Gli artt. 7 e 8 disciplinano: il primo, il contenuto minimo dell’atto di incarico, individuando in particolare una serie di obblighi a carico del professionista, per il vero alquanto pleonastici quali il rendere informative sullo stato della causa e il rispettare il codice deontologico; il secondo, il corrispettivo della prestazione professionale, delizia e a volte croce degli avvocati, soprattutto quelli giovani, costretti spesso a patrocinare per la classica “carta di pepe”: ci si chiede quanto la spinta al ribasso a cui sembra cedere anche questa norma possa realmente coniugarsi con quell’efficacia della tutela legale specialistica auspicata in principio.

Interessante, ma non priva di criticità, è la previsione di cui all’art. 9 circa i criteri con cui l’Ente può esercitare la facoltà di transigere le controversie: in verità, il tema è un vero campo minato, non essendo facile codificare a priori i criteri per cui sia giusto promuovere o resistere a un’azione o quando sia conveniente definirla bonariamente; certo un maggior dettaglio della norma avrebbe potuto indirizzare meglio la discrezionalità amministrativa, in modo da evitare davvero che siano coltivate cause che meriterebbero di essere chiuse e viceversa.

In definitiva, i principi e gli obiettivi del disciplinare sono nobilissimi: come sempre, spetterà a tutti, dai cittadini agli amministratori, ai dipendenti, ai singoli professionisti, vigilare e cooperare affinché sia data effettività agli uni e agli altri, venendo in gioco il rispetto di alcuni tra i fondamentali precetti della Carta costituzionale, quali l’uguaglianza, il diritto di difesa, il buon andamento e l’imparzialità della p.a.

*[avvocato, Conversano]

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