Gli Ordini richiamano all’ordine il Comune di Conversano

di *Massimo Diciolla

Nel giro di pochi giorni, l’amministrazione comunale di Conversano inciampa per due volte nell’equo compenso, che norme di rango diverso – in primis, l’art. 36 della Costituzione – assicurano a lavoratori e professionisti quando prestino la propria attività in favore di soggetti “forti”, tra cui gli enti pubblici.

Per primo, a finire sotto la lente dell’Ordine dei Giornalisti di Puglia è finito il  bando (cfr. Oggiconversano 30/4/2021) del Distretto Urbano del Commercio, presieduto dal sindaco avv. Lovascio, ove si avvisava della selezione, tra le altre  figure, di un addetto stampa dietro l’allettante corrispettivo di ben 291,66 euro mensili, anche se lordi: compenso che evidentemente l’Ordine ha ritenuto iniquo, se non addirittura offensivo, a fronte degli stringenti requisiti professionali previsti dal bando e le onerose attribuzioni conferite alla figura; a fronte delle critiche piovute da ogni dove, il bando è stato revocato in parte qua, nell’attesa di una rimodulazione del compenso che faccia arrivare il fortunato giornalista vincitore della selezione, non dico a fine mese, ma magari alla terza settimana.

È stata poi la volta dell’Elenco degli Avvocati (cfr. Oggiconversano 17/4/2021), contro il quale si è mossa la voce, peraltro garbata (e poi parlano male degli avvocati…), dell’Ordine degli Avvocati di Bari: con la delibera n. 34 del 27/4/2021, l’Ordine ha eccepito una serie di criticità del disciplinare comunale, in particolare in ordine al mancato rispetto dei “minimi” tariffari e alla presenza di alcune clausole vessatorie (la possibilità di riduzione pattizia e unilaterale del compenso, l’onere a carico del professionista del previo recupero dei compensi dalla controparte soccombente, l’onere della domiciliazione a carico dello stesso professionista officiato), invitando l’Ente a conformarsi, ove necessario, a tali rilievi; si attendono sviluppi per capire se anche il fortunato avvocato del Comune potrà arrivare alla terza settimana e, magari alla quarta, festeggiare assieme al giornalista con una birra nel nostro meraviglioso centro storico, che l’uno ha difeso con la toga e l’altro promosso con la penna.

Insomma, nel citato intervento del 17/4/2021 si era già criticato l’intendimento comunale di adeguarsi all’andazzo degli Enti pubblici, peraltro sempre più diffuso, di procacciarsi prestazioni professionali, anche di notevole impegno, in cambio della classica “carta di pepe”: questa prassi – malgrado la si inquadri nella libera negoziabilità dei servizi, anche professionali, e la si giustifichi con le annose ristrettezze di bilancio che attanagliano le casse pubbliche – va superata in quanto certamente non allineata ai superiori principi della carta costituzionale ivi richiamati.

Ben vengano quindi i moniti degli Ordini e delle Associazioni di categoria e ben venga che i soggetti di volta in volta “attenzionati” vi si adeguino, in modo che la tutela della dignità del lavoro sia sempre all’ordine del giorno e non sia bistrattata, in primo luogo, proprio dagli Enti pubblici cui, istituzionalmente, compete di dare effettività a quei principi costituzionali.

                                                                                           *avvocato, Conversano

DELIBERAZIONE n. 34 del 27 Aprile 2021 dell’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BARI

27 APRILE 2021 DELIBERAZIONE N. 34  AVVISO PUBBLICO COMUNE DI CONVERSANO

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari, nella seduta del 27 aprile 2021, c o n s i d e r a t o – che è pervenuto all’attenzione di questo Consiglio l’Avviso Pubblico del Comune di Conversano (prot. N° cc 975-0012996 del 16/4/2021) per l’istituzione di un elenco di Avvocati per l’affidamento degli incarichi di patrocinio legale; – che detto Avviso Pubblico contiene clausole vessatorie e prevede una remunerazione per gli Avvocati incaricati non conforme alla disciplina dettata in materia di equo compenso; – che, nello specifico, l’art. 7 del predetto Avviso testualmente dispone: “1. Il corrispettivo (onorario) del Professionista esterno sarà determinato con le modalità di seguito indicate, assumendo quale valore di partenza i parametri minimi di cui alle tabelle forensi allegate al D.M. 55/2014, così come modificato dal Decreto 8 marzo 2018, n. 37 del Ministero della Giustizia, con la riduzione che potrà eventualmente concordarsi tra il Responsabile dell’Ufficio contenzioso e il professionista in sede di definizione del preventivo prima del conferimento dell’incarico. 2. L’importo potrà essere motivatamente ridotto dal Responsabile dell’Ufficio contenzioso, qualora l’attività svolta dal legale sia stata minore in modo sostanziale rispetto a quella preventivata. 3. La previsione del compenso del professionista va in ogni caso determinata preventivamente in un importo omnicomprensivo di tutte le attività inerenti l’incarico affidato, nonché di tutte le spese, ivi incluse quelle eventuali di spostamento. 4. Qualora la sentenza favorevole all’Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali per un importo maggiore di quello convenuto con il professionista, la differenza potrà essere corrisposta solo dopo che sia stata recuperata dalla parte soccombente il compenso. In questo caso, l’Avvocato incaricato curerà, per conto ed in nome dell’Ente e senza bisogno di specifico incarico e ulteriore compenso, tutta l’attività di recupero crediti e l’esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata nei giudizi da esso trattati. Sono a carico dell’Avvocato tutti gli adempimenti per il recupero del credito, mentre spettano all’Ente le relative spese, quali ad esempio il contributo unificato, spese di notifica, spese per registrazione atti e similari. 5. Nel caso in cui per lo svolgimento dell’attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, la parcella sarà unica per il professionista incaricato, che provvederà a sue cure e spese in ordine alla predetta incombenza.” r i t e n u t o – che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13-bis della L. 31 dicembre 2012, n. 247 (introdotto dall’art. 19- quaterdecies, del D.L. 16.10.2017, n. 148, convertito dalla L. 04.12.2017, n. 172 e modificato dai commi 487 e 488 dell’unico articolo della L. 27 dicembre 2017, n. 205 – G.U. 29 dicembre 2017, n. 302), il compenso degli Avvocati per lo svolgimento di attività di consulenza e rappresentanza in giudizio in favore di imprese bancarie, assicurative e pubbliche amministrazioni, deve essere “equo”, ossia proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto e conforme ai parametri previsti dalle apposite tabelle ministeriali; – che, per il combinato disposto dei commi 6 e 8 dell’art. 13-bis della L. 31 dicembre 2012, n. 247, sono vessatorie e, pertanto, nulle, le clausole che determinano, anche in ragione della non equità del compenso, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell’Avvocato; – che, in particolare, sono dichiarate vessatorie le clausole che prevedono:  la riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;  l’attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che l’avvocato deve eseguire a titolo gratuito;  l’anticipazione delle spese della controversia a carico dell’avvocato;  la rinuncia al rimborso delle spese direttamente connesse alla prestazione dell’attività professionale oggetto della convenzione;  l’attribuzione al difensore, nell’ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, del minore importo previsto in convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte;  il pagamento della prestazione di assistenza o consulenza in materia contrattuale, solo in caso di effettiva sottoscrizione del contratto. – che la nullità delle clausole vessatorie opera soltanto a vantaggio dell’Avvocato e non incide sul contratto che rimane valido per il resto, tenuto conto che il Giudice, ove accerti la vessatorietà della clausola o la non equità del compenso, è tenuto a dichiarare unicamente la nullità della prima, ovvero determinare il compenso sulla base dei parametri ministeriali vigenti; – che la inderogabilità dei minimi tariffari stabiliti dal DM n. 55 del 2014, già affermata dalla Corte di Giustizia Europea (sentenza 8/12/2016), è stata ulteriormente ribadita dalla Suprema Corte di Cassazione, con la dichiarazione di illegittimità delle liquidazioni giudiziali inferiori ai detti minimi in quanto lesive del decoro professionale (cfr. Ordinanze n. 24492 del 2016; n. 30286 del 2017, n. 1018 del 2018, n. 21487 del 2018, n. 6686 del 2019; 19246 del 2019, n. 19906 del 2020) INVITA il Comune di Conversano a rivedere le convenzioni di conferimento degli incarichi legali, apportando, ove necessario, le modifiche che: 1. riconoscano agli Avvocati che svolgono attività di consulenza e/o di rappresentanza in giudizio, un compenso non inferiore a quello minimo previsto dal D.M. di cui all’art. 13 della legge professionale forense n. 247/2012; 2. eliminino le clausole vessatorie e, pertanto, nulle, indicate ai commi 6 e 8 dell’art. 13-bis della L. 31 dicembre 2012, n. 247; 3. riconoscano il rimborso delle spese generali nella misura percentuale stabilita dal D.M. di cui all’art. 13 della legge professionale forense n. 247/2012. Si trasmetta al Comune di Conversano ed al Nucleo Centrale di Monitoraggio.

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